Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
STATUTO
ENTE
Articolo 1.
E' costituita una Associazione senza scopo di lucro diretto e indiretto di Utilità sociale, di volontariato denominata "Serenamente".
L'Associazione nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico farà uso dell'acronimo O.D.V. o della locuzione "organizzazione di volontariato".
Articolo 2.
L'Associazione ha sede in Genova con indirizzo in Via San Vincenzo 1/ 4 Genova 16121.
Articolo 3.
L'Associazione ha durata illimitata.
Articolo 4.
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro diretto e indiretto ed ha per oggetto lo svolgimento di assistenza socio-sanitaria, di ricerca scientifica e di formazione nei settori della popolazione con disabilità.
Le specifiche finalità dell'Associazione sono:
· l'assistenza, e la cura delle persone con svantaggi fisici e psichici ;in particolare l’assistenza avverrà presso case di cure, domicili privati, per il trasporto verso ospedali, per lo svolgimento di cure primarie e secondarie, per attività ludiche e sportive ed eventi ad esse correlate, per spostamenti di singoli o collettività al fine di favorire l’aggregazione; assistenza presso centri estivi ed invernali per l’inserimento delle persone con disabilità: promuovere ogni tipo di iniziativa per migliorare tale assistenza
· svolgere direttamente, finanziare e promuovere l'attività di ricerca e di studio sulle problematiche relative alle persone con svantaggi fisici e psichici;
· promuovere l'informazione a livello della cittadinanza, delle autorità e delle varie istituzioni relativa ai problemi della persone con svantaggi fisici e psichici; nel contempo promuovere l’emanazione di leggi, regolamenti, circolari sempre a favore delle predette persone.
· Creare e gestire, tramite volontari, uno sportello unico, per lo svolgimento delle principali pratiche burocratiche connesse al mondo della disabilità.
· Promozione tramite canali di informazione tradizionali (tv, stampa, radio) e siti internet delle problematiche relative al mondo della disabilità
· Assistere e favorire la mobilità delle persone con svantaggi fisici e psichici, sia singolarmente che a livello collettivo; agevolando l’accesso ai centri di cura, impianti sportivi, centri di culto e di aggregazione sociale;
· Gestione di impianti sportivi attrezzati per lo svolgimento di attività ludiche, agonistiche, ricreative per le persone disabili.
L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
L'Associazione inoltre, per lo svolgimento della propria attività, può:
· usare materiale sia proprio che di terzi per tutto quanto può occorrere al fine del raggiungimento dello scopo associativo;
· avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato, esclusivamente di terzi non associati e nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, non in maniera prevalente rispetto ai volontari;
· rimborsare agli associati le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata; tale attività nei limiti della stessa dovrà essere preventivamente autorizzata; le spese sostenute documentate da ricevute fiscali o altro documento equivalente; anche le spese dovranno essere preventivamente autorizzate.
Articolo 5.
L'Associazione ha struttura democratica e svolge le attività occorrenti per perseguire gli scopi indicati avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
PATRIMONIO
Articolo 6.
Il patrimonio dell'ente è costituito da:
· contributi degli associati;
· contributi di privati;
· contributi dello stato, enti, istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
· contributi di organismi internazionali;
· donazioni e lasciti testamentari;
· rimborsi derivanti da convenzioni;
· entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
Articolo 7.
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio vengono predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consultivo e quello preventivo del successivo esercizio dai quali devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Associazione.
Articolo 8.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
ASSOCIATI
Articolo 9.
Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che, presentando domanda, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
Articolo 10.
L'ammissione all'Associazione è esclusivamente a tempo indeterminato.
Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Segretario.
Le quote sono intrasferibili.
Coloro che non hanno provveduto al versamento della quota associativa entro il 31 Dicembre perdono la qualità di associati ai sensi del successivo articolo 12.
I soci recedenti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Articolo 11.
Gli associati hanno l'obbligo di:
· rispettare le finalità dell'ente, le norme statutarie e le decisioni assunte ai sensi di statuto dai competenti organi dell'Associazione;
· contribuire al sostegno morale e finanziario dell'ente, partecipando all'attività associativa e versando le quote d'iscrizione con le modalità deliberate dall'Assemblea.
Gli associati hanno il diritto a:
· ottenere il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità sopra specificate;
· frequentare i locali dell'ente ed utilizzare le attrezzature ed in genere i beni dell'Associazione nell'ambito delle attività esercitate dall'ente e con le modalità previste dal regolamento e dal Consiglio Direttivo;
· ottenere il riconoscimento morale dell'attività svolta spontaneamente e gratuitamente nell'ambito dell'Associazione.
Articolo 12.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità è dichiarata dall'Assemblea degli associati.
AMMINISTRAZIONE
Articolo 13.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci.
Tra essi, se a ciò non ha provveduto l'Assemblea, verrà nominato il Presidente e il Vice Presidente e saranno assegnate le funzioni di Segretario e Tesoriere.
Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei membri del Consiglio lo stesso organo collegiale, qualora resti in carica la maggioranza dei membri originari, provvede entro il termine di trenta giorni alla sua sostituzione per cooptazione e il membro così nominato durerà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, salvo ratifica dalla prima assemblea ordinaria.
In caso di decesso e/o decadenza per qualsiasi ragione della maggioranza dei membri originariamente eletti il Presidente o comunque il membro più anziano dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Articolo 14.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Articolo 15.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da due consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consultivo e preventivo, e per deliberare su ammissione o dimissioni di nuovi soci.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 16.
Il Presidente del Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.
Esso procede all'assunzione dei dipendenti, esclusivamente nei limiti compatibili con la natura dell'attività dell'Associazione come specificato all'articolo 4 e ne determina la retribuzione.
Articolo 17.
Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.
ASSEMBLEE
Articolo 18.
Gli associati sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile di ogni anno per deliberare sull’approvazione del bilancio, o per particolari ragioni entro il 30 Giugno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato o mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo e ordine del giorno della riunione, prevedere una 1° e 2° convocazione.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro locale in Genova.
Articolo 19.
L'Assemblea degli associati delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del presente statuto, sull'eventuale nomina del Collegio dei Revisori, sull'entità della quota associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quant'altro a lei demandato per legge e per statuto.
Articolo 20.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati maggiori di età in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati nel limite massimo di nr. 3 deleghe, anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito alla responsabilità dei Consiglieri.
Articolo 21.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene opportuno due Scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Articolo 22.
Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, con la presenza di qualunque numero di soci.
Le assemblee deliberano a maggioranza dei presenti, ma per le modifiche dello statuto e per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina del liquidatore e all'incarico di devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza degli associati.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 23.
La gestione dell'Associazione è controllata, ove in tal senso venga deciso dall'Assemblea , da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti annualmente dall'Assemblea che prestano la loro opera e titolo gratuito.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titolo di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
COMITATO ETICO
Articolo 24.
Il Comitato etico dell'Associazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di nove membri nominati per 3 anni dal Consiglio Direttivo. I suoi membri che devono essere associati, sono scelti tra personalità istituzionali, rappresentativi del mondo della disabilità, persone che per il loro impegno sociale rappresentano riferimento per le problematiche oggetto della presente associazione ODV.
In seno ad esso viene nominato un Presidente ed un Vice Presidente.
Il Comitato Etico si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni volta che il Presidente lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Etico:
· esprime il suo parere non vincolante sul programma annuale di attività delineato dal Consiglio Direttivo;
· elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione;
· fornisce indicazioni per la migliore divulgazione dei risultati dell'attività dell'Associazione;
· si pronuncia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
SCIOGLIMENTO
Articolo 25.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'ente ad altre organizzazioni O.D.V. operanti in settori identici o analoghi a quelli dell'Associazione sentiti gli organismi di controllo competenti.
CONTROVERSIE
Articolo 26.
Tutte le eventuali controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi, inerenti all'attività dell'Associazione stessa o gli atti degli stessi organi compiuti sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio inappellabile di un Collegio composto da tre probiviri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo dai primi due o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Genova, che provvede anche alla nomina dell'arbitro della parte che no vi abbia provveduto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione della nomina della parte più diligente.
Nel caso in cui la controversia riguardi più di due parti tutti gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Genova.
Il Collegio dei probiviri giudica ex bono et equo senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio.